cinema e dura del diritto d’autore
Ma quanto dura il diritto d’autore sulle opere cinematografiche?
La questione è importante, dal momento che, una volta venuti meno i diritti di utilizzazione economica, è possibile utilizzare liberamente l’opera cinematografica.
L’art. 32 l.d.a. stabilisce che “i diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo, e l’autore della musica specificatamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o assimilata”.
Occorre ricordare, però, che tale norma è stata riformulata, da ultimo, dal d. lgs. 26 maggio 1997, n. 154. Nella sua versione originaria, l’art. 32 stabiliva che “i diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica durano trenta anni dalla prima proiezione pubblica, purché questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell’ano solare nel quale l’opera è stata prodotta.
Se tale termine è stato sorpassato la tutela dura trenta anni a partire dall’anno successivo a quello in cui l’opera è stata prodotta”. La disposizione è stata novellata dall’art. 3 del d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, che aveva determinato la durata dei diritti dell’opera cinematografica in 50 anni dalla prima proiezione pubblica.
Un problema di difficile risoluzione è quello che riguarda le opere cinematografiche edite intorno agli anni ’40 e ’50. Difatti, per questi film, può discutersi se i termini di protezione introdotti dalla novella del 1979 siano applicabili anche alle opere già cadute in pubblico dominio – ad esempio nel caso di un’opera del 1940 (nel 1979, infatti, erano già passati 30 anni)– oppure soltanto a quelle ancora oggetto di protezione alla data dal 31 gennaio 1979 (momento in cui la riforma entrò in vigore).
La giurisprudenza è spaccata. La prima soluzione è stata sostenuta dal Tribunale di Roma, in due decisioni degli anni ’90.
In altre decisioni, però, si è adottata la seconda soluzione (ossia la tutela è stata estesa alle sole opere che non erano ancora cadute in pubblico dominio). In questo senso si è espressa anche la Cassazione, nella decisione n. 9326 del 1993.
Tuttavia, ho dubbio: non è contrario alla logica ed all’idea stessa di giustizia, prevedere un allungamento dei termini per alcune opere e non per altre?
Quale potrebbe essere la ragione giustificatrice di una simile scelta? Sinceramente, il punto mi sfugge…