Friday, November 20, 2009

Attenti a farmville…

Sono a Brno, perso in un autobus e non so bene dove sto andando. La città è meno piccola di quello che pensassi (ha 400.000 abitanti). Dicono sia carina, quello che si vede, finora, è piuttosto orrendo (centri commerciali, negozi un po’ tristi, ma è la periferia e non ho mai visto una periferia esaltante).
In aereo ho letto che la Repubblica Ceca è al primo posto per il consumo di birra. Qualcosa come 200 litri all’anno per cittadino.
(dopo qualche ora) Ho seguito alcune relazioni al convegno. Ce n’era una interessante sul consumo di videogiochi e sulle patologie relative. Spiegava una cosa interessante, a proposito dei meccanismi che rendono i giochi divertenti ed avvincenti, che sono differenti rispetto a quelli che, invece, creano dipendenze negli utenti. Alcuni indici erano particolarmente significativi e mi hanno fatto pensare a Farmville, il gioco che spopola su internet e che, da ieri, ha un’altra nuova vittima, mia moglie.
Durante tutta la relazione ho pensato a lei e al fatto che alcune sindromi sono proprio tipiche di quel giochino. Così, alla fine mi sono detto: Adriana salvati!

Posted by Giovanni Maria Riccio at 22:27:56 | Permalink | No Comments »

calcio e proprietà intellettuale…

Stasera ho cenato con un collega molto simpatico che insegna intellectual property al King’s College (gloriosa istituzione inglese, dove ha studiato anche uno dei miei scrittori preferiti, Hanif Kureishi).
Si parlava di calcio e, ad un certo punto, il discorso è finito su alcune cose relative alla proprietà intellettuale.
In particolare si discuteva su come dovessero essere considerati gli stemmi delle squadre di calcio. Avete presente? Quello del Tottenham è un esempio carino. Secondo me (e anche secondo il mio collega) sono dei marchi, anche se potrebbero essere registrati anche come copyright.
Poi si è discusso sulla tutelabilità dei nomi delle squadre di calcio ed, in particolare, di quelle che contengono un riferimento geografico.
In Italia, l’unico caso è quello che ha riguardato la Salernitana. Il tribunale di Napoli, nel 2006, ha stabilito che “L’espressione “Salernitana sport”, usata come denominazione sociale e marchio della squadra sportiva dell’omonima città, è debole, in quanto da un lato descrive l’attività di riferimento, dall’altro indica la città della sede sociale, e pertanto non è confondibile con la denominazione “Salernitana calcio 1919″”.
In buona sostanza: il riferimento alla città rende il marchio debole.
In Inghilterra c’è stato un caso simile che ha riguardato il Tottenham Hotspur F.C.
In questo caso, però, si è detto che il marchio Tottenham Hotspur sarebbe tutelabile, dal momento che il nome Tottenham, nell’immaginario collettivo, rimanda più ad una squadra di calcio che ad un quartiere di Londra (ed in effetti è vero, almeno per gli stranieri…). Lo stesso, quindi, potrebbe valere per tutte le altre squadre londinesi, che portano i nomi dei relativi quartieri: Chelsea; Fulham; West Ham; Arsenal, solo per dire le prime che mi vengono in mente.
Alla fine, si è parlato anche di Damon Hill, che pare abbia registrato come marchio la sua faccia, anzi, il suo sguardo, sotto la visiera del casco. Sinceramente la cosa mi lascia molto perplesso. Ma, come giustamente ha osservato il mio collega, un conto è registrare, un altro è ottenere ragione dinanzi ad un giudice…

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Thursday, November 19, 2009

Ma YouTube è buono o è cattivo?

Ieri ho fatto una conferenza a Norwich, all’University of East Anglia. Ora scrivo dal treno, un po’ annoiato dalla monotonia della campagna inglese…(ora sto passando da Ispwich, la città che nei primi anni ottanta riuscì ad aggiudicarsi una Coppa Uefa…quanti di voi lo ricordavano? Sì, sto invecchiando).
A Norwich ho illustrato ad alcuni studenti e a qualche collega, in che modo siano applicate le regole della proprietà intellettuale in alcuni casi che hanno visto coinvolti e-Bay e YouTube!
In altri termini, ho provato a spiegare che, nel caso di e-Bay, il problema non è se, per mezzo della più grande asta telematica del mondo, siano venduti o meno dei prodotti contraffatti, come – giusto per rimanete ai casi in questione – borse di Hermes o braccialetti di Tiffany. Davvero credere che i luxury brands vogliano tutelarsi dalla contraffazione attaccando e-Bay? Sarebbe interessante capire quante sono le borse di Hermes (o di Gucci, Prada, Chanel, ecc.) prodotte in Cina e quanti i falsi venduti su e-Bay.
Il problema, allora, è evidentemente un altro. Se compro una borsa per mia moglie su e-Bay, non avrò la necessità di andare nella boutique romana di Gucci (dove sono tutti molto carini, ma dove magari la borsa mi costa il doppio). Acquisterò su e-Bay, magari da una signora che è appena stata mollata dal marito e che, per ripicca, ha messo a prezzi stracciati tutte le borse che aveva ricevuto in dono.
Lo stesso discorso vale per YouTube!
YouTube! è stata citata in giudizio da Mediaset, da Telecinco, da T1 e da un altro canale televisivo statunitense che adesso mi sfugge. Il problema, apparentemente, sarebbe la violazione del copyright. YouTube! trasmette spezzoni di programmi che sono coperti dal diritto d’autore (che appartiene, appunto, alle società televisive).
Mi sorprende, e non poco, che le iniziative giudiziarie siano partite tutte da società televisive e non, ad esempio, da case discografiche. Eppure su YouTube! c’è un sacco di musica, spesso caricata da utenti. Eppure, sentendo la mia canzone preferita di questi giorni (Cornerstone degli Arctic Monkeys, chiaramente un reflusso tardo-adolescenziale), ho notato che era messa a disposizione dal canale dell’etichetta discografica che produce le scimmie artiche. E allora direte voi?
E allora, a me sembra evidente una cosa.
Le case discografiche sfruttano YouTube! per reclamizzare i propri dischi. Domani passerò per Stansted e lì probabilmente comprerò il disco degli Arctic Monkeys. Quindi, gli Arctic Monkeys guadagneranno qualche spicciolo da me, qualche altro spicciolo la loro casa discografica. E tutto perché ho sentito, per puro caso, una canzone su internet.
La situazione, però, cambia, con i canali televisivi. Se passo la serata sentendo gli Arctic Monkeys e i Franz Ferdinand oppure cercando spezzoni di serial televisivi degli anni ’80 (sì, sto invecchiando), probabilmente non guarderò la televisione. E se 100.000 Giovanni Riccio non guardano la televisione e passano le sere libere su YouTube! i pubblicitari, prima o poi, se ne accorgono. E, la prossima volta che dovranno decidere dove investire, investiranno in pubblicità su YouTube! e non sui canali televisivi.
Siamo sicuri, allora, che sia davvero un problema di copyright? Non si tratta, forse, di una guerra tra diversi modelli di business? O, per dirla appena diversamente, non stiamo assistendo ad una battaglia tra la old economy, che cerca di riprendersi i soldini che la new economy le sta sottraendo?

Posted by Giovanni Maria Riccio at 17:23:51 | Permalink | No Comments »

Tuesday, November 17, 2009

Norwich - East Anglia

Domani, febbre permettendo, dovrei essere a Norwich a parlare di regole di proprietà intellettuale, regole di business e new economy agli studenti dell’University of East Anglia. Se capisco come si caricano i power point, mi piacerebbe pubblicare anche la presentazione.

Posted by Giovanni Maria Riccio at 13:29:13 | Permalink | No Comments »

Saturday, November 14, 2009

Prossimi impegni

Tra convegni e seminari saro’ nei seguenti posti, nei seguenti giorni…se qualcuno capitasse di là e fosse interessato a fare 4 chiacchiere, puo’ contattarmi via e-mail (gmriccio@unisa.it)

Nov. 16 - Birbeck College - Londra
Nov. 18 - East Anglia University - Norwich (UK)
Nov. 20-21- Masaryk University - Brno (CZR)
Nov. 22 - Wien
Nov. 25 - Luiss - Roma (da confermare)
Nov. 27 - Bologna 
Nov. 30 - Foggia
Dic. 9 - Westmister Univ. - Londra
Dic. 14-15 - Foggia

Posted by Giovanni Maria Riccio at 00:25:44 | Permalink | No Comments »

cinema e dura del diritto d’autore

Ma quanto dura il diritto d’autore sulle opere cinematografiche?
La questione è importante, dal momento che, una volta venuti meno i diritti di utilizzazione economica, è possibile utilizzare liberamente l’opera cinematografica.
L’art. 32 l.d.a. stabilisce che “i diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo, e l’autore della musica specificatamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o assimilata”.
Occorre ricordare, però, che tale norma è stata riformulata, da ultimo, dal d. lgs. 26 maggio 1997, n. 154. Nella sua versione originaria, l’art. 32 stabiliva che “i diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica durano trenta anni dalla prima proiezione pubblica, purché questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell’ano solare nel quale l’opera è stata prodotta.
Se tale termine è stato sorpassato la tutela dura trenta anni a partire dall’anno successivo a quello in cui l’opera è stata prodotta”. La disposizione è stata novellata dall’art. 3 del d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, che aveva determinato la durata dei diritti dell’opera cinematografica in 50 anni dalla prima proiezione pubblica.
Un problema di difficile risoluzione è quello che riguarda le opere cinematografiche edite intorno agli anni ’40 e ’50. Difatti, per questi film, può discutersi se i termini di protezione introdotti dalla novella del 1979 siano applicabili anche alle opere già cadute in pubblico dominio – ad esempio nel caso di un’opera del 1940 (nel 1979, infatti, erano già passati 30 anni)– oppure soltanto a quelle ancora oggetto di protezione alla data dal 31 gennaio 1979 (momento in cui la riforma entrò in vigore).
La giurisprudenza è spaccata. La prima soluzione è stata sostenuta dal Tribunale di Roma, in due decisioni degli anni ’90.
In altre decisioni, però, si è adottata la seconda soluzione (ossia la tutela è stata estesa alle sole opere che non erano ancora cadute in pubblico dominio). In questo senso si è espressa anche la Cassazione, nella decisione n. 9326 del 1993.
Tuttavia, ho dubbio: non è contrario alla logica ed all’idea stessa di giustizia, prevedere un allungamento dei termini per alcune opere e non per altre?
Quale potrebbe essere la ragione giustificatrice di una simile scelta? Sinceramente, il punto mi sfugge…

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Sunday, October 26, 2008

Politiche per l’innovazione

Posted by Giovanni Maria Riccio at 19:48:12 | Permalink | Comments (2)

Tuesday, May 27, 2008

New book

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Posted by Giovanni Maria Riccio at 13:49:22 | Permalink | Comments (1) »

Monday, May 26, 2008

Lex Electronica

I will take part in the Lex Electronica conference in Prague (next July).
The draft programme is available here: 
http://www.cyberspace.muni.cz/english/storage/programmedraft.rtf
Posted by Giovanni Maria Riccio at 19:40:14 | Permalink | Comments (2)